La proprietà privata
Da Locke in poi, i pensatori liberali hanno annoverato la proprietà fra i diritti fondamentali, ingannati, secondo Ferrajoli, dal carattere polisenso dell’espressione «diritto di proprietà», che potrebbe significare sia il diritto a divenire proprietari, sia il diritto di disporre di proprietà (2001: 13). Solo nel primo caso, afferma Ferrajoli, sarebbe lecito parlare di diritto fondamentale, nel secondo caso invece saremmo di fronte ad un diritto patrimoniale. Il fatto è che in tutto il mondo occidentale il diritto di proprietà nel senso più lato, è ormai considerato un diritto fondamentale, indipendentemente dall’ammontare del patrimonio. Tanto per intenderci, si parla di diritto fondamentale sia in riferimento al soggetto che possiede solo la casa in cui abita, sia in riferimento al soggetto che possiede cento case. Ora, poiché il diritto di proprietà condiziona pesantemente le vite delle persone, oltre che i sistemi politici, onde evitare possibili fraintendimenti, ritengo opportuno chiarire il significato che attribuirò ai singoli termini.
Col termine «bene materiale» o «risorsa economica» mi riferisco a qualcosa che è in grado di soddisfare un qualche bisogno umano ed è disponibile in quantità limitata rispetto a questo bisogno, quindi non solo i beni alimentari e immobiliari (cibo, case e terreni) e i mezzi di produzione (macchine e apparati industriali), ma anche la capacità di lavoro, la creatività individuale e, soprattutto, il denaro, che, in un sistema capitalistico, qual è il nostro, rappresenta la risorsa economica per eccellenza.
Col termine «proprietà» (dal latino proprius, che appartiene ad una specifica persona giuridica e che è soltanto suo), o «proprietà patrimoniale», intendo il diritto riconosciuto dalla legge di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo di un bene, con la possibilità di prestarlo o di darlo in regalo, di venderlo o affittarlo, di cederlo in beneficenza o di trasferirlo in eredità, perfino di non usarlo o distruggerlo. Il concetto di proprietà implica tanto l’esistenza di un titolare del bene, quanto l’esclusione di tutti gli altri da quel bene.
Userò, invece, il termine «possesso» o «proprietà semplice» per indicare la proprietà individuale di un bene, che è strettamente legato al lavoro di una o più persone e che può essere posseduto solo finché è oggetto di lavoro o di uso, mentre viene perso nel momento in cui non è più oggetto di lavoro o di uso. A differenza della proprietà patrimoniale, il possesso non può essere trasmesso in eredità, né può appartenere a qualcuno a cui non serva. Se guardiamo il possesso dal punto di vista del soggetto possidente, noteremo che in nulla esso differisce dalla proprietà se non per il fatto di riferirsi unicamente a soggetti viventi. Anche il possesso, infatti, è una proprietà esclusiva e piena.
In natura, tanto la risorsa economica che la proprietà si acquisiscono o con il genio e l’industriosità dell’individuo, ossia con l’abilità e col lavoro, oppure con la forza, o con entrambi. In uno Stato di diritto, risorse e proprietà si acquisiscono anche in virtù della legge positiva, che può assegnare il titolo prescindendo sia dal lavoro che dalla forza, per esempio, a seguito di una vincita o di un lascito per beneficenza o per diritto di successione. Il possesso, invece, è tipico delle società evolute ed è sempre frutto di un accordo o di una legge positiva, e mai della forza. Possesso e Proprietà potrebbero generare due modelli di società alternativi, qualora l’uno o l’altra fossero impiegati in modo esclusivo, nel senso che la proprietà genera la DR, il possesso la DD. Ora, poiché il modello DD ancora non esiste, e dunque non esiste una società fondata sul possesso, mentre esistono società fondate sulla proprietà, in questa sede ritengo più opportuno limitarmi ad approfondire il concetto di proprietà, che è più facile da comprendere e che ci consentirà di cogliere indirettamente il significato e la necessità del possesso. In particolare, tenterò di descrivere le basi su cui la proprietà poggia e cercherò di dimostrare che non siamo di fronte ad un diritto fondamentale, ma piuttosto ad una volontà della classe dominante. Alla fine della mia dissertazione dovremmo essere in grado di comprendere perché la proprietà non va bene e perché dovremmo desiderare in sua vece il possesso.
Se la proprietà è un diritto fondamentale, essa deve essere confrontabile con gli altri diritti fondamentali, come lo sono la vita e la libertà. Ebbene, la vita e la libertà, che pure sono i diritti per eccellenza, non costituiscono valori assoluti e illimitati. Se ci riflettiamo un attimo, potremo costatare che perfino la vita e la libertà sono diritti relativi e limitati, come tutto ciò che è umano. Ci sono dei casi «pubblici», infatti, in cui la gente si domanda se la qualità della vita sia tale da poter essere accettata (ricordo i casi assai noti di Terry Schiavo, Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro) e si sono anche molti casi di suicidio, in cui è lo stesso soggetto a decidere che la sua vita non è degna di essere vissuta. La stessa espressione «diritti fondamentali» mal si applica nel caso di una vita che non sia più considerata degna di essere vissuta e implica il riferimento ad una vita che abbia un minimo di dignità. E poi c’è la realtà naturale della morte, che giustifica l’esigenza di poter morire, anche qui con un minimo di dignità, e che sembra in qualche modo mettere in discussione il diritto alla vita. Considerazioni analoghe valgono per la libertà. La libertà che serve all’individuo per poter mettere in luce i propri talenti e realizzare il proprio progetto di vita, non è la stessa libertà di cui alcuni si servono per strumentalizzare altri. La prima caratterizza i regimi democratici ed è da noi considerata buona, la seconda quelli autocratici ed è da noi considerata perversa. Dunque, anche il diritto alla libertà ha dei limiti.
Se perfino i diritti alla vita e alla libertà sono relativi e limitati, non si perché il diritto proprietario debba fare eccezione. Anche la proprietà, infatti, può essere suddivisa in due tipi: c’è una proprietà che serve all’individuo per l’esercizio dei suoi diritti, che è necessariamente limitata e strettamente legata alla persona individuale, e c’è una proprietà patrimoniale illimitata e di gruppo, tale da costituire uno strumento di potere e di dominio dell’uomo sull’uomo. La prima forma di proprietà (che io ho chiamato possesso) si addice alla DD, la seconda è tipica di tutte le forme di governo capitalistico, comprese quelle a regime DR. Ora, poiché io sto sostenendo la causa DD, cercherò di dimostrare che una proprietà che non sia esclusiva della persona che l’ha costituita e che non cessi con la morte di questa, ma diventi un bene di famiglia trasmissibile in eredità ai discendenti, rappresenta un fenomeno perverso, che ostacola la democrazia e alimenta i rapporti basati sul principio di forza. Insomma, così come osservato per i diritti alla vita e alla libertà, anche il diritto alla proprietà non costituisce sempre un fattore positivo, potendosi accompagnare a conseguenze disastrose, a seconda di come viene concepita, a seconda cioè che sia legata ai diritti della persona o venga trasmessa ereditariamente. A tale proposito, ritengo illuminante il pensiero di Somaini, che riporto per esteso.
“i) Gli argomenti che si possono portare contro la liceità della trasmissione ereditaria sono fondamentalmente due: il primo è che gli eredi non hanno alcun titolo speciale per ricevere i patrimoni in questione, in quanto non hanno fatto nulla per ottenerli: il secondo è che la trasmissione ereditaria di ricchezze ineguali viola un principio di uguaglianza delle opportunità.
ii) Gli argomenti opposti (a favore della liceità) sono essenzialmente tre: il primo è che il problema non va posto dal punto di vista di chi riceve, ma da quello di chi dà, e che la proibizione della trasmissione ereditaria sarebbe una grave e ingiustificata limitazione del diritto di proprietà; il secondo è che una proibizione che sia limitata alla trasmissione ereditaria a discendenti e non si estenda a qualsiasi forma di donazione a terzi, sarebbe ingiustamente discriminatoria, in quanto penalizzerebbe proprio quei passaggi di ricchezza cui comunemente si riconosce una maggiore valenza etica; il terzo è che i lasciti ereditari non sono l’unico (e oggi neppure il principale) fattore di ineguaglianza nelle condizioni di partenza, e che le differenze decisive sono quelle che riguardano ciò che le famiglie possono fare per la formazione di capitale umano e nella trasmissione di capitale relazionale” (2002: 298-9).
Da quanto sopra si evince che il principio ereditario della proprietà, dunque, non presenta solo luci, ma anche ombre, e la sua ragion d’essere è tutt’altro che categorica. Dunque, non siamo costretti ad accettarlo in modo acritico, ma possiamo anche respingerlo, qualora dovessimo ritenerlo non lecito o non conveniente. Dobbiamo comunque essere consapevoli che, a seconda di come ci poniamo nei confronti di questo principio, potremo dare origine a due modelli di società molto diversi. La tesi che sosterrò è che il «possesso» rappresenta bene la DD, mentre la proprietà privata “non è di casa nella democrazia” (LINDBLOM 1996: 27), ossia è incompatibile con i principi democratici.
La proprietà privata DD
A causa delle sue pesanti ripercussioni sui principi di libertà, di giustizia, di pari opportunità e di merito, l’istituto della proprietà privata trova scarsa accoglienza in un sistema DD, dove invece alligna il possesso. La DD parte dalla costatazione che l’intelligenza e la complessione, i tratti somatici e psicologici, le virtù e i vizi dei padri non si ereditano in modo prevedibile e che da un padre geniale può nascere un figlio inetto, allo stesso modo in cui da un padre inetto può nascere un figlio geniale. Pertanto essa ritiene ingiusto, oltre che non conveniente, sia che un figlio inetto erediti e amministri le ricchezze prodotte da un padre geniale, sia che un figlio geniale sia impedito di esprimere le sue potenzialità a causa della dappocaggine del padre. Al contrario, la DD vuole che ciascuno abbia ciò che si merita, perciò essa riconosce il possesso, ma non la proprietà.
La terra è di tutti, così afferma la Bibbia. La DD concorda e va oltre: non solo la terra è di tutti, ma anche una parte del nostro stesso lavoro e del nostro ingegno è di tutti. Non c’è nulla di cui un individuo possa dire «questo è assolutamente mio e ne faccio quello che mi pare». Al fornaio che dirà «questo pane è mio perché io l’ho infornato e io ho impastato la farina», si potrà obiettare: «chi ha arato la terra? Chi ha seminato il grano? Chi lo ha trebbiato? Chi lo ha macinato? Chi ha costruito il forno?». Il fornaio, a sua volta, potrebbe ribattere: «ho fatto tutto io». Bene, nemmeno in questo caso gli sarebbe lecito dire di quel pane «questo è assolutamente mio e ne faccio quello che mi pare»! Infatti, c’è sempre qualcuno che gli ha insegnato il mestiere e ci sono coloro che quel pane acquistano e consumano. Senza costoro quel signore non sarebbe divenuto fornaio e non avrebbe nemmeno pane da vendere. Lo stesso vale per il pittore, il cantante, l’atleta e qualsiasi altro lavoratore individuale, anche se ciò a qualcuno potrebbe sembrare strano. Cosa c’è, infatti, di più esclusivo e personale di una produzione artistica o di una performance sportiva? Eppure, nemmeno in questi casi si può parlare di proprietà assoluta. Nessuno, infatti, penserebbe di produrre opere artistiche, né si esalterebbe in prestazioni atletiche se non ci fosse un pubblico capace di apprezzare e comprare quel tipo di prodotto. Anche in questi casi, dunque, una parte di merito va accordata alla società nel suo insieme, ossia al Popolo. E così in tutte le attività umane. In un sistema DD, è il Popolo, incarnato nelle persone dei genitori, che chiama alla vita ogni cittadino, gli riconosce il diritto ad una vita dignitosa, gli impartisce un’educazione civica e una formazione professionale. Tutti i cittadini sono perciò debitori nei confronti del Popolo, ed è solo per convenzione che siamo soliti dire che il pane è del fornaio, il quadro dell’artista, la prestazione sportiva dell’atleta, così com’è per convenzione che affermiamo «questo vestito e mio», «quest’auto è mia», «questo orologio è mio», e via dicendo. Si tratta di affermazioni relative, ancorché entrate ormai nell’uso comune. In realtà, nessuno può usare il pronome «io» in modo assoluto, come se il Popolo non vi avesse parte alcuna.
Alla luce di queste doverose considerazioni, la DD riconosce il diritto proprietario del possesso, non solo dell’abitazione e degli oggetti d’uso personale, ma anche della terra che ciascuno lavora e di tutti quei beni che sono acquistati con la propria fatica, nel quale vede “una condizione favorevole (e talvolta addirittura necessaria) per alcune libertà individuali”, oltre che “una condizione necessaria per un solido radicamento e per un buon funzionamento della democrazia” (SOMAINI 2002: 231-3). L’individuo, tuttavia, sa, deve sapere, che ha ricevuto ogni bene dal Popolo e al Popolo dovrà restituire ogni cosa al momento della sua morte. In DD, infatti, vale il principio che tutto appartiene al Popolo, tutto proviene dal Popolo e tutto deve ritornare al Popolo.
In un sistema DD, il possesso non deve mai assumere dimensioni tali da divenire uno strumento di potere e di dominio dell’uomo sull’uomo, ma deve rimanere contenuto entro i limiti delle naturali differenze fra gli individui. La DD riconosce due forme di possesso: un possesso di base, che corrisponde al reddito minimo garantito (RMG) ed è uguale per tutti, e un possesso da lavoro, cha cambia da soggetto a soggetto.
Il possesso di base “è lo zoccolo di risorse a partire dal quale un individuo può esistere di per se stesso, senza dipendere da un padrone o dalla carità altrui” (CASTEL 2004: 13). Esso inoltre “garantisce la sicurezza di fronte agli imprevisti dell’esistenza, alla malattia, all’infortunio, alla miseria di chi non può più lavorare” (CASTEL 2004: 13). Sotto questo aspetto, il possesso di base, quello che abbiamo chiamato reddito minimo garantito (RMG), rappresenta “l’istituzione sociale per eccellenza, nella misura in cui adempie alla funzione essenziale di salvaguardare l’indipendenza degli individui e di assicurarli contro i rischi dell’esistenza” (CASTEL 2004: 17). Perciò, uno Stato che non sia in grado di garantire ai propri cittadini l’effettivo esercizio dei propri diritti fondamentali (vita e libertà) non può essere pienamente democratico.
Altro è il possesso da lavoro, ossia l’insieme di beni che un cittadino è in grado di guadagnarsi con le sue abilità, con il suo intuito, con la sua fortuna e con i suoi meriti. Esso rappresenta il doveroso compenso al talento, alla virtù e alla volontà individuali, che costituiscono la causa prima del progresso umano, del benessere e della ricchezza generali, oltre che il mezzo più opportuno per valorizzare il capitale umano.
La proprietà privata DR
Nel pensiero di Locke la proprietà è ritenuta un diritto ancora più importante della vita e della libertà, perché senza proprietà non c’è vita, né libertà. Su questo principio anche la DD sarebbe d’accordo, ma a condizione, come abbiamo visto, di concepire la proprietà come semplice possesso. Per la DR non è così. Essa, infatti, consente che i beni guadagnati col lavoro da un singolo cittadino diventino poi patrimonio di famiglia, vadano cioè a beneficio di coniugi, figli, parenti o altre persone giuridiche, anche se non hanno contribuito alla costituzione del patrimonio stesso. Accettando il principio ereditario della proprietà, il sistema DR si fa artefice di due cruciali operazioni, entrambe inique: la prima rende il diritto di proprietà indipendente dal lavoro individuale, la seconda lo attribuisce ad un’istituzione collettiva, come è la famiglia o una qualsiasi altra impresa, generando così una disuguaglianza sociale generalizzata.
Tra le conseguenze di queste operazioni segnalo la formazione di veri e propri imperi finanziari, che spesso non hanno altra ragion d’essere che come strumenti di dominio. Un’altra abominevole conseguenza è l’affermazione di un’etica che sanziona il principio della disgiunzione della ricchezza dai meriti, così che un uomo ricco sia considerato grande, indipendentemente da come si è arricchito. Le sue qualità morali, il suo impegno personale, il suo lavoro non contano, o sono posti in secondo piano. Un uomo dappoco, che erediti una grande azienda o un regno, viene rispettato e onorato come imprenditore o sovrano, anche se poi, in realtà, sono altri che amministrano per lui l’azienda o lo Stato. Insomma, la ricchezza è virtù in sé e la povertà un difetto in sé; il ricco è un cittadino di serie A, il povero un cittadino di serie B, e la società è sempre duale.
Storia della proprietà patrimoniale
L’idea di proprietà è così radicata nel nostro diritto e nelle nostre coscienze che, dal momento che sto proponendo un sistema politico senza proprietà, sento il bisogno di spiegare meglio la portata rivoluzionaria della mia proposta e lo faccio raccontando in che modo l’idea di proprietà si è affermata nella storia.
La posizione dell’uomo nei confronti della proprietà cambia a seconda dei tempi e delle culture. L’idea di proprietà privata della terra è necessariamente assente nella preistoria, in quanto incompatibile con la pratica del nomadismo. Secondo Marx, essa si afferma solo dopo la diffusione della pratica dell’agricoltura e, almeno inizialmente, si tratta non di un diritto individuale, bensì di una proprietà collettiva dell’intera comunità tribale, che, di norma, occupa quel tanto di terra che è in grado di lavorare e che è sufficiente per consentire la conservazione e la riproduzione dei propri membri. Di norma, nei villaggi neolitici, fatta eccezione per l’abbigliamento, gli utensili e le armi di uso personale, tutto il resto appartiene al dio tutelare ed è semplicemente amministrato dal sacerdote o dal re. Il contadino lavora la terra che il dio gli ha assegnato e si comporta in modo solidale con gli altri membri della comunità, ciascuno dei quali svolge un ruolo particolare, che è quello assegnatogli dallo stesso dio, o dal suo rappresentante in terra. Essendo di proprietà di un dio, in realtà la terra non appartiene a nessun individuo particolare ma all’intera comunità che vi risiede, anche se è amministrata da un rappresentante umano del dio stesso.
La proprietà collettiva del suolo si conserva a lungo nel tempo “e anche quando passa ad essere proprietà privata il rapporto dell’individuo verso di essa si presenta mediato dal suo rapporto con la comunità” (MARX 1970: II, 449). Insomma, la terra è di tutti, ma il lavoro è di chi lo fa. Va da sé che ogni gruppo che lavora stabilmente una terra deve anche provvedere a difenderla da eventuali malintenzionati, che potrebbero tentare di appropriarsi dei suoi beni o di espropriarla. Di fatto, la terra appartiene a chi la lavora, a condizione che sia anche in grado di difenderla. Questo principio vale in primo luogo per i membri della stessa tribù, ciascuno dei quali è tenuto a rispettare il lavoro altrui e a non derubarne i frutti. In caso di violazione, finché non dispone di una milizia armata, la comunità può intervenire solo con la condanna morale e l’isolamento del reo. Lo stesso principio vale anche, e a maggior ragione, nei confronti di terzi, di nemici esterni che insidiano la terra: in questo caso però, l’esito più probabile è lo scontro fisico, che talvolta può degenerare in guerra aperta fra due tribù, che intanto potrebbero essersi compattate sotto la guida di un condottiero.
La situazione comincia a cambiare nella protostoria, quando il rischio di scontri armati è tale da induce le singole famiglie proprietarie ad organizzare una difesa sempre più stabile ed efficace dei propri beni. Da questo momento l’idea di proprietà privata entra prepotentemente nella storia fondandosi, quasi esclusivamente, sul principio di forza. “Di fatto la proprietà naturale è tollerata solo finché manca la forza per rovesciarla e non dura oltre il momento in cui uno più forte se ne impadronisce. Creata da una forza arbitraria, essa deve in ogni momento temere una forza più potente” (MISES 1990: 61-2). La proprietà si conquista con la forza e si difende con la forza.
Il ricorso indiscriminato ed arbitrario alla forza genera condizioni sociali di tale insicurezza e precarietà da risultare intollerabili e induce le singole tribù a scegliersi un capo in grado di organizzare azioni di difesa, ma anche di attacco. Un condottiero può riunire sotto di sé un certo numero di famiglie e di clan solo a due condizioni: o per difendere le loro terre da eventuali minacce esterne o per organizzare una guerra di aggressione, in questo caso con la promessa che, in caso di vittoria, la terra conquistata verrà distribuita. In una prima fase, i nemici vinti vengono sterminati, ad eccezione delle femmine, che vengono invece integrate allo scopo di riparare, il più rapidamente possibile, le perdite umane dei vincitori, ma, allorché la guerra diventa una pratica abituale, comincia a diffondersi un’idea nuova: rendere schiavi i nemici e costringerli a lavorare la terra a favore dei nuovi padroni, ossia dei conquistatori. In conclusione: la guerra genera la proprietà, la proprietà alimenta la guerra.
A guerra finita, il condottiero vittorioso non solo distribuisce le terre, come aveva promesso, ma s’impegna anche a tutelare il diritto di proprietà delle terre che ha distribuito, servendosi a tale scopo di una milizia armata che rimane costantemente al suo servizio. Quando ciò avviene, il condottiero diventa monarca e la sua volontà è legge. Nasce così lo Stato. Da questo momento, la distribuzione della proprietà privata non dipende più solo dall’uso indiscriminato e arbitrario della forza o della guerra, ma anche dalla volontà del sovrano, o dalla legge dello Stato, o dal diritto. Sono questi i principali elementi di novità apportati dallo Stato: la “completa separazione tra lavoro e proprietà” (MARX 1970: II, 142) e l’istituzionalizzazione della proprietà come diritto. Con il frutto delle terre e il lavoro degli schiavi, i monarchi prendono al loro servizio funzionari e artigiani, fanno erigere templi e palazzi ed esercitano un potere assoluto. Dai sudditi essi esigono un tributo, che può essere un lavoro o un bene materiale, e chi non ci sta, o non è in grado di pagare il suo debito, ha due possibilità: o tentare la fuga e sparire o organizzare un gruppo di potere alternativo, di solito una banda armata, che per lo più è destinata a vivere di espedienti e di rapine ai margini dello Stato.
Gli uomini finiscono con l’accettare questo stato di cose e col ritenere «normale» che il più forte domini sul più debole. Non importa chi sia il più forte: può essere chi dispone dell’esercito più numeroso, o chi sa organizzarsi meglio, o chi può contare su armi più evolute; può essere il più scaltro o il più saggio, il più spietato o, semplicemente, il più fortunato; in ogni caso, chi vince è sempre il migliore e il migliore ha il diritto di imporre la sua legge, mentre, al contrario, chi soccombe è bene che rimanga sottomesso. Poiché la forza si rivela un mezzo molto dispendioso e poco adatto a rendere stabile una conquista, nasce l’esigenza di dare una qualche legittimità alla proprietà, di giustificarla cioè agli occhi della gente. Sono due i principali mezzi di legittimazione: la religione, come nel caso degli ebrei, che fanno risalire la proprietà della terra ad una prescrizione divina (Num 33, 53-4), e la legge scritta, com’è il caso di Roma, che rivendica il diritto di estendere il suo dominio su popolazioni di rango inferiore. In entrambi i casi, però, il principio di forza rimane ben evidente: semplicemente esso cessa di essere impiegato come mezzo esclusivo per dirimere le contese e diventa uno strumento alternativo e, almeno in teoria, secondario, uno strumento che, a parole, si pone al servizio di un dio o di una legge, ma che, in realtà continua ad essere primario e fine a se stesso.
Benché nell’antichità greco-romana la proprietà privata sia già affermata da tempo, molti vedono in essa la causa prima della guerra e, dunque, un pericolo per la pace, una fonte di discordia e di violenza, un’istituzione da porre sotto inchiesta o sotto accusa. Ed ecco allora che Platone immagina una Repubblica fondata su un comunismo di vertice, ossia sulla comunità egalitaria e non possidente di filosofi, che dovranno governare la società della polis senza essere distratti da interessi personali e, pertanto, rinunciando a qualunque proprietà (Rep. 415a, 417a-b, 465c-d). Diverso, ma non del tutto dissimile, è il punto di vista di Aristotele, che, pur riconoscendo all’uomo il bisogno di proprietà, che gli consenta di condurre un’esistenza dignitosa (Et. Nic. 1178b), si dichiara contrario tanto alla ricchezza smodata quanto alla povertà estrema e indica, come condizione ideale per una polis, quella in cui tutti i cittadini appartengano ad una fascia sociale media (Pol. 1261ss). Riserve sulla proprietà vengono espresse anche da cinici e stoici, presso i quali è opinione diffusa che, nella condizione originaria, quando cioè ancora non si conoscevano né la proprietà né le strutture di potere, gli uomini vivevano in pace e in armonia (Seneca, Epistola 90; Ovidio, Metamorfosi I, 89ss; Tacito, Annales III,26): è l’avidità degli uomini, sostengono, a dare origine alla proprietà privata. Anche Cicerone, che pure riconosce al cittadino il diritto alla proprietà, secondo la legge, non può fare a meno di ammettere che esso non è un fatto di natura.
Ma è soprattutto dal cristianesimo che si levano i più severi moniti contro il rischio legato all’eccessiva concentrazione della proprietà. I Vangeli, infatti, demonizzano la ricchezza (Lc 6,19; 19,24) e le prime comunità cristiane praticano la solidarietà caritatevole e la comunione dei beni (At 2,44-5; 4,32). Coerentemente con questi princìpi, i primi pensatori cristiani, come Clemente Alessandrino (Paedagogus III,6) e Tertulliano (De patientia 7), esprimono parole di disprezzo per il denaro e ispirano il monachesimo. In altri termini, “Secondo la concezione patristica la proprietà privata della terra è inconcepibile, come inconcepibile è la proprietà privata dell’aria e delle luce del sole. L’aria, la luce e la terra non appartengono agli uomini ma a Dio; gli uomini possono soltanto averla in uso” (KAZHDAN 1995: 64). Che la proprietà privata non sia un fatto di natura, ma solo una conseguenza del peccato originale, è ciò che credono sant’Agostino e sant’Ambrogio.
Sappiamo che le esortazioni di questi uomini sono rimaste inascoltate e che i monarchi hanno continuato a riconoscere il diritto di proprietà privata, che, verosimilmente, costituiva un mezzo indispensabile per assicurarsi l’appoggio delle grandi famiglie. Pressoché tutta la legislazione antica, infatti, obbedisce al principio di forza e riconosce almeno due classi di cittadini, ciascuna detentrice di diritti diversi: i cittadini di serie A e quelli di serie B, i patrizi e i plebei, gli aristocratici e la massa, i nobili e il popolo, i forti e i deboli. Ne troviamo un esempio nella legge emanata dall’imperatore Domiziano, la quale stabilisce che il mestiere dei padri si eredita: il figlio dello schiavo rimane schiavo e quello del contadino non potrà mai aspirare a divenire un ricco proprietario terriero, cosa che, invece, spetta al figlio del nobile. Il principio è che ciò che uno sarà nella vita non dipende dai propri meriti, ma viene stabilito dalla legge e fissato con la forza. In altri termini, la proprietà privata è regolata da una legge che riflette i rapporti di forza e genera una società di tipo duale, fondata prevalentemente su equilibri di potere.
Fin qui la proprietà è sostanzialmente considerata un male: necessario e inevitabile per quanto si voglia, ma pur sempre un male. Le cose cominciano a cambiare nel medioevo. “I primi, decisivi passi verso una legittimazione definitiva della proprietà privata risalgono a Tommaso d’Aquino” (EUCHNER 1997: 105), ma è Bartolo da Sassoferrato ad esprimere il moderno principio giuridico, che verrà poi ripreso dal Codice napoleonico e dalle Costituzioni contemporanee, secondo cui la proprietà è un diritto sancito dalla legge. Non si tratta però di una novità assoluta ma, più semplicemente, di un ritorno a quella che era stata la posizione di Cicerone: anche se non è un fatto di natura, la proprietà è un diritto di legge e lo Stato ha il dovere di tutelarla. Sotto questo aspetto, il significato profondo della proprietà dipende da che cosa intendiamo per «legge». Se la legge origina dalla natura o da Dio, allora la proprietà è un diritto naturale o divino e, dunque, indiscutibile; se invece la legge origina dalla volontà umana, allora la proprietà è un diritto creato dall’uomo e, dunque, opinabile. In virtù della loro profonda religiosità, i medievali erano poco propensi ad accettare la concezione legalistica della proprietà privata e molti di essi continuavano a credere che il feudo non appartenesse solo al feudatario, ma anche, in ultima analisi, all’imperatore e a Dio: una posizione, questa, molto vicina a quella degli antichi egizi, ma anche degli ebrei.
Fino alla prima età moderna, non si registrano sostanziali cambiamenti di opinioni sulla proprietà privata, che continua ad essere vista, almeno in parte, come un male necessario di cui servirsi con moderazione. Così, Machiavelli considera l’eccessiva brama di ricchezza nociva per lo Stato, mentre Tommaso Moro propone un modello di società, fondato sull’uguaglianza dei cittadini e sull’abolizione della proprietà privata e del denaro. Questo atteggiamento di amore/odio nei confronti della proprietà privata trova il suo fondamento in due innegabili verità: da un lato la constatazione che un minimo di ricchezza è necessario al fine di consentire alla persona una vita dignitosa, dall’altro lato l’evidenza che la concentrazione di ricchezza oltre un certo limite suscita discordie e guerre, ed è quest’ultimo punto che alimenta il dibattito sulla proprietà privata e ne impedisce il consenso universale.
Ciò che crea perplessità non è il principio di proprietà in sé, che è accettato pressoché da tutti, quanto l’evidenza che la grande proprietà fondiaria è stata “ottenuta con la violenza, è stata mantenuta e conservata soltanto con la violenza” (MISES 1990: 415). “Nella società feudale –aggiunge Mises– i più forti riescono a conservare la loro proprietà solo finché dispongono della forza; i più deboli non hanno che una proprietà precaria, poiché, avendola ottenuta grazie ai più forti, si trovano in loro soggezione. I più deboli non godono di alcuna protezione giuridica per la loro proprietà” (1990: 415). La dipendenza dal principio di forza può spiegare l’iniqua distribuzione della proprietà e del potere. Il circuito è obbligato e inesorabile: la forza conferisce potere e il potere produce ricchezza, la quale, a sua volta, incrementa sia la forza che il potere. È all’interno di questo circuito che orbita il principio di proprietà, che non è direttamente legato ai meriti personali e genera ingiustificate ineguaglianze sociali.
Un cambiamento radicale di mentalità avviene nel Seicento, allorché Bodin e Locke descrivono la proprietà come un fatto di natura e un diritto inviolabile del cittadino. Questa tesi, che troverà ampia diffusione nei paesi ad economia capitalistica, rappresenta un momento topico nella storia dell’umanità. Da questo momento, infatti, ma solo da questo momento, si moltiplicano nel mondo quanti vedono nella ricchezza un bene assoluto e nel capitalismo liberista il migliore dei sistemi economici possibili. Consentitemi di indugiare sul pensiero di Locke, che ormai è considerato un classico punto di riferimento di tutte le politiche liberali e la cui influenza è ancora viva e pulsante ai giorni nostri.
Tre sono i punti da cui parte Locke: il primo, che Dio ha dato la terra “in comune a tutta l’umanità” (1998: 25); il secondo, che ogni uomo è per natura padrone di se stesso e del proprio lavoro; il terzo, che la terra che l’uomo lavora gli appartiene per natura. “Il lavoro del suo corpo e l’opera delle sue mani sono propriamente suoi. Qualunque cosa, allora, egli rimuova dallo stato in cui la natura l’ha prodotta e lasciata, mescola ad essa il proprio lavoro e vi unisce qualcosa che gli è proprio, e con ciò la rende sua proprietà” (1998: 27). Locke rifiuta espressamente il principio secondo il quale la proprietà privata derivi dal consenso degli uomini. Afferma invece che essa è un diritto naturale, ma a tre condizioni: la prima, che ciascuno abbia ciò a cui riesce a badare col proprio personale lavoro: “Quanto terreno un uomo dissoda, semina, bonifica e coltiva, e di quanto può usare il prodotto, tanto è di sua proprietà” (1998: 32); la seconda, che il bene posseduto sia correlato ai bisogni del proprietario: “tutto ciò che va oltre questo è più di quanto gli spetta e appartiene ad altri” (1998: 31); la terza, che ne rimanga abbastanza anche per gli altri: “Nessuno può ritenersi danneggiato dal fatto che un altro beva, sia pure a grandi sorsi, se ha un fiume intero di quella stessa acqua per saziare la sua sete” (1998: 33).
Fin qui la tesi di Locke sembra lucida, equilibrata e parzialmente in linea con quanto sostenuto dagli antichi. Essa però lascia aperta una questione: si possono giustificare quegli immensi imperi finanziari personali che caratterizzano il mondo capitalistico? Se la proprietà è legata esclusivamente al lavoro e ai meriti personali, essa non solo avrebbe poche probabilità di diventare molto grande, ma sarebbe anche costantemente in pericolo a causa delle imponderabili e imprevedibili vicissitudini della vita di ciascuno, e, infine, si esaurirebbe con la fine del protagonista. Al riguardo, la risposta di Locke appare sorprendente. Dopo l’invenzione della moneta, osserva il filosofo, agli uomini è dato di acquistare e possedere molta più terra e produrre molti più beni di quelli che riescono a consumare. Ciò, spiega, dev’essere accettato come un fatto positivo, dal momento che, nelle grandi proprietà viene incrementata la produttività, a tal punto che alla collettività nel suo insieme ne deriva comunque un vantaggio (1998: 36, 50). Anche se non appare adeguatamente supportata né da verifiche empiriche, né da argomentazioni teoriche adeguate, e anche sé è articolata in modo alquanto oscuro e poco convincente, la risposta di Locke finisce dunque per giustificare, in linea di principio, il capitalismo, che pone la proprietà privata a fondamento della società civile e del progresso.
A fianco di Locke si schierano molti altri pensatori liberali, come da Hume, Kant ed Hegel, che approvano l’istituto della proprietà privata, sia pure con argomentazioni diverse e pur non ritenendolo un fatto di natura. Un po’ diversa è la concezione di Marx, il quale non è contro la proprietà in sé. Secondo Marx, la proprietà che è frutto del lavoro personale va bene, mentre va abolita la proprietà capitalistica, che è frutto del lavoro altrui; lo scopo dello Stato riflette gli interessi della classe dominante, che è quello di tutelare la proprietà, perciò, se si elimina la proprietà, lo Stato perde la sua funzione principale e si estingue; alla fine, il proletariato si approprierà della proprietà borghese e si eleverà a classe dominante, realizzando così la cosiddetta «conquista della democrazia».
Secondo Spencer, gli uomini sono tra loro in competizione ed è giusto che vinca il migliore: il successo economico e la proprietà sono i segni tangibili del legittimo successo personale. Anche Hayek è favorevole alla proprietà privata, nella quale vede il “primo elemento della libertà” (1999: 195). Secondo Hayek, l’istituto della proprietà si è evoluto spontaneamente e rappresenta “la sola soluzione finora scoperta dagli uomini per risolvere il problema di conciliare la libertà individuale con l’assenza di conflitti” (1994: 136), che deve essere preservata nell’interesse di tutti, anche di coloro che ne sono privi, “poiché lo sviluppo dell’intero ordine di azioni da cui dipendono le moderne forme di civiltà è stato reso possibile solo grazie all’istituzione della proprietà medesima” (1994: 151). Per i liberali, insomma, la proprietà è la condizione necessaria per un sistema economico che si voglia basare su individui liberi, responsabili e razionali, tanto che, affermano, se non ci fosse la proprietà, nessuno sarebbe sicuro di nulla e nessuno sarebbe disposto a coltivare la terra nel modo migliore.
Non tutti però la pensano come Locke e dei suoi epigoni. L’idea che la proprietà sia un fatto di natura continua ad essere respinta da molti pensatori, fra cui Grozio, Pufendorf, Morelly, Mably, Diderot, Hélvetius, che vedono in essa semplicemente una convenzione umana e rimangono ancorati ad una concezione di tipo tradizionale. Come Locke, anche Thomas Jefferson riconosce tre diritti fondamentali, ma, a differenza di Locke, sostituisce il diritto di proprietà con quello della ricerca della felicità. Jefferson non è contrario alla proprietà, ma solo alla proprietà che si trasmette di generazione in generazione e può dare origine a pericolose concentrazioni di ricchezza, mentre è favorevole alla proprietà della persona individuale. Ecco cosa egli scrive in una lettera a James Madison nel 1789: “Sono partito dal presupposto che «la terra appartenga in usufrutto ai viventi» e che i morti non abbiano né poteri né diritti su di essa. La porzione di essa occupata da un individuo cessa di essere sua quando egli stesso cessa di esistere, e torna alla società. Se la società non ha creato delle norme per l’appropriazione delle terre in quanto proprietà esclusiva, essa sarà presa dai primi occupanti. Questi sono generalmente sono la moglie e i figli del morto […]. Il figlio, il legatario o il creditore la prendono, però, non per diritto naturale ma per una legge della società della quale sono membri e alla quale sono soggetti. Quindi nessun uomo può, per diritto naturale, vincolare le terre che occupa, o persone che gli succedono nell’occuparle al pagamento dei debiti da lui contratti” (da BARBATO 1999: 64-5).
Secondo Rousseau, il primo che recintò un terreno reclamandone il possesso dimenticò che i frutti della terra sono di tutti e che la terra non appartiene a nessuno (Discorso sull’origine dell’uguaglianza, II). Per il ginevrino, l’affermazione del principio di proprietà privata segna l’inizio della società civile e dell’ineguaglianza fra gli uomini, ed è da considerare un fatto sostanzialmente negativo, ancorché necessario (Economia politica, III). Allo scopo di minimizzare le inevitabili conseguenze negative della ineguale distribuzione delle ricchezze, Rousseau ammonisce che “nessun cittadino sia tanto ricco da poterne comprare un altro, e nessuno tanto povero da essere costretto a vendersi” (Contratto sociale II,11). La questione ideologica sulla proprietà privata rimane dunque aperta e continua ad animare il pensiero moderno e contemporaneo.
Le voci critiche più decise contro la legittimità del principio di proprietà privata si levano dall’area socialista, dove, tanto Babeuf che alcuni suoi allievi, come Blanqui, Cabet e Owen, sostengono che è opportuno abolire la proprietà privata se si vuole realizzare una società migliore. Analoga la posizione di Fourier e Proudhon, i quali, più che l’abolizione della proprietà, auspicano una profonda riforma della stessa. Per Proudhon, l’unica fonte di reddito è il lavoro e ogni reddito che non derivi dal lavoro è una forma di appropriazione illegittima, un furto, un privilegio di alcuni a danno di altri, reso possibile solo grazie alle leggi e alla forza dello Stato. Nello stesso ambito di pensiero si colloca il comunismo marxista, secondo il quale, benché sia stata ritenuta necessaria per l’esercizio della libertà umana, la proprietà privata ha finito per rappresentare un simbolo dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
È sorprendente il fatto che la chiesa, anziché schierasi dalla parte dei socialisti, che più si avvicinano ai princìpi cristiani, rimanga vicina alle posizioni liberali. Leone XIII (Rerum novarum) e Pio XI (Quadragesimo anno), Pio XII (Sertum laetitiae), Giovanni XXIII (Mater et Magistra), Paolo VI (Populorum progressio), infatti, legittimano la proprietà privata indicandola come un diritto di natura sancito dalle leggi umane e divine, offrendo così un valido sostegno allo sviluppo e alla diffusione del capitalismo, anche se ciò è temperato da un generico appello alla solidarietà cristiana e al rispetto della persona.
Il diritto di proprietà è riconosciuto dalla nostra Costituzione, che però prevede dei limiti, come l’esproprio per causa di pubblica utilità (art. 42) e la prevalenza dell’utilità sociale (art. 43). Lo stesso diritto è ovviamente riconosciuto in tutti i paesi capitalisti, che vedono nella proprietà un vero e proprio diritto sacro e naturale, assoluto e irrinunciabile, necessario e inviolabile, degno di essere tutelato non solo con la forza delle idee, ma anche con quella delle armi, e non è per caso che questi paesi dispongono di possenti apparati militari. In fondo, anche oggi vale lo stesso principio di forza che ha accompagnato da sempre l’uomo lungo l’intero corso della sua storia. Ancora oggi, infatti, la proprietà si conquista e si difende con la forza, anche se il più delle volte si tratta di una forza legata a fattori economici, tecnologici, culturali e giuridici. Oggi, è la legge che stabilisce la trasmissibilità ereditaria di un bene, e sanziona il principio secondo cui la proprietà non appartiene solo a colui che l’ha prodotta, ma costituisce il patrimonio di un gruppo (una famiglia, un’associazione, un’azienda o un’istituzione) e, in quanto tale, può essere espansa in modo indefinito.
In virtù della sua ereditabilità, la proprietà finisce per diventare “una forma di autorità creata dallo stato” (LINDBLOM 1979: 28), con conseguenze importanti, che sono davanti ai nostri occhi. Il diritto di proprietà privata, non individuale ma di gruppo, fa sì che le aziende più ricche possano agevolmente condizionare la politica dei rispettivi paesi e i paesi più ricchi possano dettare la loro legge nel mondo. Si spiega allora perché, a differenza del passato, le grandi famiglie di oggi non puntano alla conquista della terra per mezzo delle armi e all’asservimento dei vinti, ma alla conquista di nuovi mercati, alla creazione di lobby, trust e imperi economici. Che si disponga del potere militare o del potere economico-legislativo, il risultato è lo stesso. In entrambi i casi, infatti, si genera la solita società duale, dove si può agevolmente distinguere una minoranza di ricchi e privilegiati e una maggioranza di poveri ed emarginati. La differenza risiede nel fatto che, mentre in passato si realizzavano regni e imperi duali, oggi si genera un mondo duale, dove pochi paesi ricchi dispongono della maggior parte delle risorse del pianeta e comandano sulla massa dei paesi poveri. Insomma, il mondo non è cambiato, perché si regge ancora su rapporti di forza, che sono alla base della diseguale distribuzione dei beni.
Dal nostro excursus storico emerge con chiarezza che non c’è alcuna prova certa che la proprietà privata sia un diritto di natura, né che possa essere spacciata come una verità universale, assoluta e immutabile. Al contrario, quello che emerge è che il diritto di proprietà patrimoniale è solo l’opinione di una parte di uomini. Sappiamo che la proprietà patrimoniale può generare guerre e orrori di ogni tipo, violenze e ingiustizie, infelicità e dolore, divisioni, contrasti e odi insanabili fra gli uomini. Sappiamo però anche che la proprietà semplice favorisce la soddisfazione dei bisogni e la libertà delle persone e costituisce il giusto premio al loro ingegno e al loro merito. Possiamo dire, allora, che forse è arrivato il momento di rivedere e riformare profondamente questo istituto, al fine di riportarlo entro i limiti di un sano equilibrio, e questo è il senso della proposta DD di rigettare la proprietà e accettare il possesso.

