40. Una Teoria della DD - Una proposta di Costituzione DD

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pietromuni
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40. Una Teoria della DD - Una proposta di Costituzione DD

Una proposta di Costituzione DD
Il progetto DD non può essere preconfezionato e imposto dall’alto, ma dev’essere elaborato dal basso con il contributo di quanti credono in esso e lo desiderano. Ma come?
Immaginiamo che un piccolo nucleo di persone, per esempio un quarto dell’Associazione Democratici Diretti, elaborino una teoria organica della DD e propongano la DD come miglior modello politico possibile, riuscendo ad incuriosire molti degli altri cittadini scontenti dell’attuale sistema DR, che sono alla ricerca di una valida alternativa. Potrebbe essere questo un ottimo punto d’inizio per un concreto progetto DD. Poniamo che questo originale movimento filo-DD sia composto da poche migliaia di cittadini sparsi in tutta Italia, che cominciano ad organizzarsi in tante piccole comunità municipali, accendendo libere discussioni, tanto nei comuni di residenza quanto nel Web, con l’intento di elaborare una bozza di Costituzione DD entro un limite di tempo prestabilito, per esempio, un anno. Supponiamo che singole bozze vengano poi discusse e rielaborate a livello prima regionale e poi statale, fino a giungere ad una bozza unica in grado di conciliare i diversi punti di vista, che potrebbe essere usata come biglietto da visita dal nascente, chiamiamolo così, «Movimento per la DD». Potremmo così disporre di una bozza costituzionale e di un Movimento che la sostiene. Ora, supponiamo che quel venti per cento di cittadini non votanti finisca per riconoscersi nella bozza costituzionale DD. A questo punto, si potrebbe cominciare a raccogliere le firme per un referendum d’iniziativa popolare, teso ad avviare un dibattito pubblico nazionale sulla realizzabilità di un sistema politico DD ispirato ai principi espressi nella relativa bozza costituzionale. Nel caso in cui la consultazione referendaria dovesse avere esito positivo, si potrebbe dare inizio ad un piano operativo che attui concretamente il passaggio dal sistema DR a quello DD.
Ma come potrebbe essere la Costituzione DD? Personalmente, la immagino composta da pochi e brevi articoli, una sorta di decalogo, molto semplice e chiaro, che indichi i princìpi fondamentali che dovranno guidare la vita sociale delle persone e fungere da solidi punti di riferimento nella libera competizione dei cittadini, qualcosa che somigli al seguente modello.
Art. 1. La Repubblica DD, o Civicrazia, è una società articolata in una pluralità di comunità municipali e fondata sul singolo individuo, che, in virtù della sua natura sociale e della sua appartenenza allo Stato, è chiamato cittadino.
La Famiglia, il Gruppo, lo Stato, il Popolo devono essere intesi come null’altro che un aggregato di cittadini.
La sovranità appartiene al singolo cittadino, che la esercita effettivamente e liberamente, con l’unico limite di non invadere la sovranità altrui.
Lo scopo ultimo dello Stato è suscitare o rafforzare nei cittadini la fiducia nei propri mezzi e la volontà di contribuire all’autogoverno della propria comunità e possibilmente anche a quello dello Stato, ossia formare cittadini democratici.
Art. 2. La Repubblica:
a) crede nel cittadino e nelle sue capacità di contribuire efficacemente all’autogoverno del paese;
b) promuove quelle istituzioni che meglio soddisfano i bisogni dell’individuo;
c) riconosce a ciascun cittadino i seguenti diritti fondamentali: uguaglianza di nascita, pari opportunità, vita dignitosa, diritto di accesso illimitato alle strutture formative e alle fonti di informazione, libertà di pensiero, parola, associazione e iniziativa, diritto al lavoro, retribuzione economica rapportata ai meriti;
d) non prevede partiti politici, né rappresentanti con delega in bianco;
e) ripudia la guerra e l’uso della forza in generale e, a garanzia di questa sua volontà, tende al disarmo totale;
f) favorisce la partecipazione diretta di tutti i cittadini alla politica, avvalendosi delle più sofisticate tecnologie; in particolare, si adopera perché tutti i cittadini possano accedere ai servizi telematici e, per coloro che non possiedono un computer, mette a disposizione appositi centri attrezzati a livello municipale;
g) è laica e aconfessionale, ma rispetta tutte le fedi e vigila affinché nessuna confessione religiosa prevarichi sulle altre; stabilisce altresì che ciascuna di esse provveda autonomamente alle proprie necessità organizzative ed economiche;
h) è fondata sull’informazione;
i) punta alla realizzazione di un Mondo Unito, avente una Costituzione e una lingua comune, ma guarda con favore alle culture locali;
l) il suo scopo ultimo è quello di realizzare una Cosmopoli a quattro livelli: Comune, Regione, Stato e Mondo.
Art. 3. L’informazione è considerata patrimonio imprescindibile del Popolo e i cittadini ne possono fruire con formula piena, sostenendone i relativi costi.
Art. 4. La società esiste per il cittadino, di cui è uno strumento, e non viceversa.
Art. 5. I diritti del cittadino trovano concreto riscontro in un Reddito minimo garantito (RMG), che rende superfluo il sistema previdenziale e gli ammortizzatori sociali.
Art. 6. Al cittadino vengono richiesti due soli doveri: il dovere di mettere a frutto i suoi talenti e il dovere di cooperare coi propri simili per il bene comune, almeno a livello municipale.
Art. 7. Le risorse del territorio nazionale e dell’ingegno umano appartengono al Popolo, mentre al singolo Cittadino appartengono il diritto al RMG e i frutti del suo lavoro.
Art. 8. Il potere legislativo ordinario appartiene a tutti i cittadini, che lo esercitano attraverso i gruppi di discussione e il referendum continuo e lo attuano per mezzo dei loro rappresentanti con mandato imperativo responsabile e obbligo di rendicontazione.
Art. 9. Tutti i candidati rappresentanti devono essere selezionati tra gli iscritti negli Albi di categoria (iniziando dai primi in classifica e tenendo conto della disponibilità di ciascuno) e prescelti per votazione o per sorteggio.
Art. 10. Le massime istituzioni tecniche dello Stato sono la Commissione per le Risorse e la Demografia (CRD), la cui principale funzione consiste nel redigere un piano per la programmazione delle nascite in rapporto alla disponibilità delle risorse, la Commissione per le Attività Produttive e i Servizi (CAPS) e le Organizzazioni di Categoria (OC), cui è assegnato il compito di valutare i livelli di difficoltà e di valore di ogni attività lavorativa e curare gli Albi di categoria.
Art. 11. La massima istituzione politica è la Commissione per le Relazioni Politiche ed Etiche (CRPE), una sorta di Parlamento, che presiede e vigila sul corretto svolgimento dei rapporti fra le istituzioni e i singoli cittadini. Essa esercita altresì la funzione legislativa, limitatamente alle questioni urgenti e con necessità di successiva ratifica da parte del Popolo, e il potere esecutivo su mandato imperativo dello stesso Popolo.
Art. 12. Un’altra importante istituzione è la Corte Costituzionale (CC), un collegio di cittadini in possesso di adeguati requisiti, la cui funzione è quella di vigilare sulla corretta applicazione dei principi costituzionali.
Art. 13. La rappresentanza è prevista solo nei casi indicati dalla CRPE e sarà esercitata con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 9 e 14.
Art. 14. Al momento dell’assunzione del ruolo ogni rappresentante si impegna, davanti alla CRPE, a raggiungere determinati obiettivi, nei tempi e nei modi prestabiliti, e concorda compensi, in caso di adempienza, e sanzioni, in caso contrario.
A cadenze prefissate, ogni rappresentante dovrà rendere conto del proprio operato, non solo alla CRPE, ma anche agli elettori.
Alla fine del mandato, il rappresentante potrà essere rieletto per un numero di volte senza limiti predefiniti.
Art. 15. Il Presidente della Repubblica viene eletto o sorteggiato fra i primi classificati in tutti gli Albi di categoria e rimane in carico per un anno. La sua funzione è solo d’immagine.
Art. 16. Fino a quando non avrà raggiunto un determinato livello nell’iter formativo (a titolo orientativo, si potrebbe fissare il limite dei 18 anni), il cittadino è considerato minorenne e perciò non può esercitare pienamente il suo diritto alla libertà, né potrà accedere liberamente al mondo del lavoro e della politica.
Art. 17. Al compimento del 18° anno si formalizza, con un semplice rito pubblico, l’ingresso nel mondo degli adulti e, in quel momento, il cittadino dichiara di accettare il «contratto» col Popolo, divenendo titolare effettivo di tutti i diritti che la democrazia gli riconosce, oppure rifiuta e si emargina, conservando, in ogni caso, il diritto al RMG e al ripensamento.
Art.18. I cittadini possono associarsi liberamente in gruppi di diverse dimensioni e tipologia (familiari, municipali, regionali, nazionali, multinazionali) e altrettanto liberamente possono recedere dal vincolo.
Art. 19. Il mondo del lavoro si basa su contratti individuali (e non collettivi) concordati fra l’amministratore delegato di un’azienda, grande o piccola che sia, e ciascun lavoratore. In ogni singolo contratto vengono specificati i termini del rapporto, gli obiettivi da raggiungere, il relativo compenso e le eventuali sanzioni.
Non è previsto alcun limite di età per il pensionamento.
Art. 20. Tutte le fasce di merito equipollenti nelle diverse categorie lavorative ricevono lo stesso trattamento economico e una variazione di reddito decisa per una qualsiasi categoria si applica automaticamente a tutte le altre categorie.
Quindi non servono i sindacati.
Art. 21. Tutti i lavoratori sono tutelati da un sistema assicurativo obbligatorio onnicomprensivo.
Art. 22. Il denaro elettronico sostituisce la cartamoneta e la tassazione viene effettuata automaticamente dalla rete informatica, nella misura stabilita dalla CRD.
Non serve perciò una specifica Agenzia delle Entrate.
Art. 23. Le tasse sono di tre tipi: iva, irpef (entrambe ad aliquota unificata) e imposta per il sistema assicurativo obbligatorio.
La riscossione di tali imposte viene effettuata automaticamente e altrettanto automaticamente verrà ripartito l’incasso fra le diverse istituzioni interessate, secondo parametri predefiniti.
Non serve perciò presentare la dichiarazione dei redditi, né servono le consulenze dei commercialisti e dei patronati ai fini fiscali.
Art. 24. La giustizia viene amministrata non solo sulla base di un diritto positivo, ma anche nel rispetto dei princìpi morali condivisi e del buon senso dei membri che compongono la giuria.
I tribunali si distribuiscono in 3-4 livelli: municipale, regionale, statale (e mondiale).
I processi devono svolgersi in tempi brevi (mai più di un anno).
All’imputato vengono di norma concessi due gradi di giudizio, rispettivamente a livello municipale e regionale. Solo in casi particolari, che saranno valutati e riconosciuti dalla CRPE, si potrà accedere al terzo grado di giudizio, che è quello statale.

Didì