7. Una Teoria della DD - Il diritto

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pietromuni
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Iscritto: 03/04/2008
7. Una Teoria della DD - Il diritto

Il diritto
Il diritto altro non è che la nostra idea di giustizia tradotta in termini linguistici, in modo ordinato ed esplicativo, sì da assumere le sembianze di un codice normativo o un sistema di leggi. Al diritto ci si piega per due possibili ragioni: o perché è ritenuto giusto, o perché è imposto con la forza, non per le due cose insieme. Infatti, se il diritto fosse giusto, non si avvertirebbe la necessità di dispiegare possenti eserciti e micidiali armamenti a suo sostegno, mentre, tanto più ingiusto è il diritto (o la sua attuazione), tanto più si impone l’uso della forza. In altri termini, è solo il diritto ingiusto, o la sua applicazione ingiusta, che hanno bisogno di essere sostenuti con la forza.
Il diritto cambia a seconda di come viene concepita l’idea di giustizia, a seconda cioè che ci troviamo in un sistema DD o DR.

Il diritto DD
Il diritto DD non si fonda primariamente sulla legge, ma sulla promozione dell’individuo. In pratica, tutto ciò che interferisce con le condizioni psico-sociali dell’individuo e con la soddisfazione dei suoi bisogni (il sostentamento, l’istruzione, l’informazione, la salute, la libertà e la sicurezza) ha a che fare col diritto; tutto ciò che non rientra in queste fattispecie non deve essere portato in tribunale, ma va trattato tranquillamente a livello amministrativo.

Il diritto DR
Prima che il diritto facesse il suo ingresso nella storia dell’uomo, imperava la legge della forza bruta ed era essa che aveva la facoltà di pronunciare l’ultima parola in tutte le situazioni conflittuali. Dopo l’affermazione del diritto, ciò che prima era sottoposto alla legge della forza bruta viene regolato da norme o leggi e senza spargimento di sangue. Il diritto, insomma, è “l’espressione di una ragione diretta a trovare le migliori soluzioni possibili a tutti i conflitti sociali” (BALDASSARRE 2002: 13), che prima richiedevano l’uso della forza. Ma ci sono almeno due problemi: chi è autorizzato ad esprimere le norme del diritto e, soprattutto, in base a quali principi etici? Il primo problema, lo sappiamo dalla storia, è stato risolto affidando il potere giurisdizionale al più forte (chi ha vinto le guerra o ha ricevuto maggiori consensi), con la differenza, rispetto al passato, che, proprio grazie al diritto, la composizione delle situazioni conflittuali viene affidata al potere legislativo e non richiede più l’uso esplicito della forza, bensì solo la minaccia di farvi ricorso in caso di inosservanza della legge. In relazione al secondo problema, i casi sono due: una norma di diritto può ispirarsi o ad un interesse generale o ad un interesse di parte (nel primo caso diremo che ha come scopo il bene comune, nel secondo caso, che applica la volontà del più forte). Ora, poiché abbiamo assunto che il potere legislativo è esercitato dalle classi dominanti, ne dobbiamo concludere che, di norma, il diritto non si esprime in modo equanime per il bene comune, ma tende a privilegiare gli interessi dei potenti. Se guardiamo le cose in questa luce, noteremo che il diritto DR non riflette i principi di una giustizia generale, ma è solo una variante della legge del più forte.
Secondo Stefano Rodotà, viviamo “in una società strapiena di diritto” (2006: 9) e, in effetti, il diritto DR è generalmente complesso e farraginoso, tanto da richiedere notevoli abilità per venire a capo di questioni anche semplici. Più un diritto è complicato e più è difficile reperire avvocati all’altezza della situazione, ma il costo di un avvocato abile non è alla portata di tutti, e ciò si ripercuote negativamente sul principio di giustizia. Almeno questo è quanto avviene negli Usa, secondo Howard Zinn: “Il diritto alla libertà di parola e di stampa vale se si hanno le risorse per farne uso. Il diritto alla tutela legale è diverso per il ricco e per il povero. Il diritto di non subire persecuzioni e confische ingiustificate è diverso per una famiglia che vive in una villa e per un’altra che vive in una casa popolare o per strada” (2003: 273). Non molto diversa è la situazione in Inghilterra, dove, secondo Richard Tawney, il diritto è un lusso che possono permettersi solo i ricchi e l’uguaglianza delle possibilità “è solo un’aspirazione” (1976: 105). Lo stesso potremmo dire per l’Italia e, in generale, per tutti i paesi occidentali.
Sembra che la principale preoccupazione dei paesi DR sia quella di salvare la faccia più che la sostanza, di rispettare più la forma dell’iter processuale che le reali responsabilità dei soggetti, più la procedura tecnica che i principi di giustizia. Ne sono prova i numerosi atti di ingiustizia «evitabili», i più estremi dei quali sono le condanne a morte di persone innocenti in un paese civilissimo come gli Usa, che sono state denunciate da Amnesty International. “Per ammissione delle stesse autorità americane, non esistono nella legge statunitense norme che permettano almeno di minimizzare il rischio di errori nei casi che prevedono la pena di morte” (AMNESTY 1999: 86).
Un altro limite del diritto DR deriva dall’essere stato concepito per Stati-nazioni e consiste nel non tener conto che esso si “rivolge ormai all’umanità intera” (RODOTÀ 2006: 51). Così, avviene che certi diritti sono riconosciuti in alcuni Stati e non in altri e chi se lo può permettere può ottenere un diritto che è negato nel suo paese, semplicemente recandosi in un altro paese. Sono le cosiddette “forme di turismo dei diritti di cui possono avvantaggiarsi soltanto gruppi di privilegiati” (RODOTÀ 2006: 57).
Inoltre, le pene previste dalla legge s’ispirano al principio vendicativo piuttosto che a quello riabilitativo e prevedono anche l’ergastolo e l’esecuzione capitale. Eppure, già dai tempi di Cesare Beccaria (1764), è apparso chiaro che una siffatta concezione del diritto, oltre a non risolvere il problema della criminalità, è barbara.
Questi limiti del diritto DR non sono casuali, bensì costituiscono la logica conseguenza di un sistema sociale duale, dove una minoranza dominante impone su tutti la propria volontà. E questo spiega perché un paese debba ricorrere a innumerevoli e cavillose norme giuridiche e non possa fare a meno di armarsi fino ai denti. È a causa dell’esistenza di condizioni di ingiustizia cronica che il diritto DR “non può prescindere dall’uso della forza e si fonda sempre in ultima istanza sul diritto del più forte” (GRECO 2000: 262). In definitiva, il diritto DR è solo apparentemente al servizio della giustizia, in realtà, è uno strumento di cui si serve il più forte per imporre la propria volontà senza dover ricorrere necessariamente alla forza.

Didì