Questa è una proposta di articolo di regolamento che intendo presentare ufficialmente dopo averla discussa in questa sede.
Essa riprende, praticamente verbatim, la versione già presente sul wiki da tempo.
PROPOSTA: Art. di Regolamento. Assegnazione e Revoca degli Incarichi
1. La Segreteria curerà le procedure per la Elezione e Revoca degli Incaricati, avvisando gli Associati delle votazioni per Nuovo Incarico o per Scadenza dell’Incarico.
2. Per ogni Incarico viene predisposto un Elenco dei Candidati e dei Voti. L’Elenco è nominalmente parte dei Registri delle Risorse Umane.
3. Qualsiasi membro in qualsiasi momento può chiedere di essere iscritto nell’Elenco dei Candidati e dei Voti per un Incarico, esercitando così il diritto all’autocandidatura, dandone comunicazione scritta alla Segreteria.
La comunicazione scritta può essere inviata via fax o via e-mail.
4. Le votazioni per un nuovo Incarico vengono aperte non appena è istituito il relativo Elenco dei Candidati e dei Voti. Il voto va dichiarato alla Segreteria o inviato via email all’urna.
5. Il conteggio dei voti per gli Incarichi è sempre aperto ed aggiornato col minimo ritardo possibile.
6. In ogni momento e per ogni Incarico, ogni membro può esprimere UN voto verso UN Candidato, o cambiare (revocare) il proprio voto precedentemente espresso ed eventualmente assegnarlo ad altro candidato. Il voto espresso o cambiato (revocato) va dichiarato alla Segreteria o inviato via email all’urna.
7. Il primo conteggio (scrutinio) dei voti per assegnare un nuovo Incarico viene effettuato dopo tre settimane dalla data della apertura del nuovo Elenco, o non appena tutti i membri abbiano espresso il loro voto . Sulla base di questo primo conteggio vengono proclamati i nuovi Incaricati.
8. Le elezioni per il rinnovo degli Incarichi vengono aperte tre settimane prima della scadenza del mandato e lo scrutinio per l’assegnazione dell’Incarico è effettuato una settimana prima della scadenza del mandato.Lo scrutinio può comunque essere effettuato non appena tutti i membri abbiano espresso il loro voto.
9. Anche al fine di ridurre fenomeni di instabilità viene definito il seguente meccanismo di assunzione e revoca di un mandato:
A - Caso di mandato ad un solo membro.
a1 Al termine dello scrutinio tra tutti i candidati viene proclamato Incaricato il candidato con maggior numero di suffragi. In caso di parita’ l’incarico viene assegnato per sorte tra quei candidati col massimo suffragio.
a2 Viene fissata la percentuale di suffragi raccolti. Tale percentuale verrà indicata come ‘Percentuale di Elezione’.
a3 Ciascun membro che lo ha votato potrà successivamente ritirare il proprio voto e riversarlo su un altro candidato o al contrario un altro membro potrà dargli un consenso che prima non gli aveva dato.
a4 La percentuale di suffragi raccolti potrà quindi aumentare o diminuire. Tale percentuale verrà indicata come ‘Percentuale di Valutazione’. Se la percentuale di valutazione di altro candidato supera del 10% quella dell’incaricato egli viene dichiarato revocato e sostituito nell’incarico da questo candidato.
a5 L’intervallo del 10% viene indicato come ‘Soglia di stabilità’ e può essere variato in funzione delle necessità e delle tipologie degli incarichi. Esso è definito per tutti gli incarichi nella misura indicata, qualora non diversamente specificato.
B - Caso di mandato a più membri.
b1 In questo caso viene stabilito un quorum di suffragi da raccogliere secondo la semplice formula (Numero di associati) / (Numero di membri da incaricare).
b2 I candidati che superano il quorum vengono dichiarati incaricati. Qualora il numero di candidati che supera il quorum fosse inferiore al richiesto, verranno incaricati i candidati che nell’ordine hanno ottenuto maggior numero di suffragi fino al raggiungimento del numero degli incaricati previsti.
b3 In caso di parità dei suffragi, se il numero di incarichi non assegnati è maggiore del numero dei candidati alla pari, quei candidati assumono l’incarico, se il numero di incarichi non assegnati è maggiore del numero dei candidati alla pari, essi vengono affidati per sorte tra quei candidati alla pari.
b4 Se un candidato è stato eletto superando il quorum egli può essere revocato solo se la sua Percentuale di Valutazione scende al di sotto del 10% del quorum previsto e se altro candidato ha una Percentuale di Valutazione più alta del quorum.
b5 Se invece un candidato è stato eletto per maggior numero relativo di suffragi (non avendo quindi superanto il quorum), allora si applicano le norme che regolano la revoca degli incarichi ad un solo membro.
10. Al candidato che subentra con la procedura di revoca ad altro incaricato, si applicano le stesse norme per l’eventuale sua revoca, e il suo mandato ha la durata prevista per l’incarico.
11. Qualora il membro eletto sia già Incaricato, nel caso in cui fosse eletto a un Incarico non cumulabile, deve dimettersi dal vecchio o dal nuovo incarico entro 48hh, pena la perdita del diritto al nuovo incarico. Nelle more, l’incarico viene mantenuto dal precedente incaricato.
12.Dimissioni dell’Incaricato
a- se esistono già candidati votati si applica il caso’A’ o ‘B’ tra questi candidati. In questo caso gli incarichi che vengono assegnati si definiscono Incarichi Provvisori, verranno valutati ai fini della cumulabilità ma non della continuità, e rieleggibilità
b- Entro le 48 hh dalle Dimissioni dall’incarico la Segreteria avvia le procedure per la nuova assegnazione, che si concluderà entro 2 settimane.



Senza un limite di tempo potrebbe prefigurarsi uno scenario in cui un ...
Come al congresso, sono d'accordo con la tua critica/proposta. Potresti preparare tu qualche riga a emendamento del testo della mia proposta?
Grazie.
pino
Pino Strano - www.pinostrano.it/blog