Un po di storia sul referendum nella costitituzione...

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pino
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Iscritto: 30/03/2006
Un po di storia sul referendum nella costitituzione...

Vi invito a leggere questo link
http://cronologia.leonardo.it/cost008.htm

di cui riporto ampi stralci.

Potrete notare oltre ad alcuni interessanti risvolti della prassi operativa per cui alcune parole venivano cancellate o introdotte senza che l'assemblea se ne rendese conto (!)
potrete notare come inizialmente erano stai previste altre forme di referendum oltre l'abrogativo, come il deliberativo e il sospensivo.

I grassetti e le evidenziazioni sono miei. Così come i corsivi.

Inizialmente lo schema si sviluppava in sette articoli secondo i vari modelli del referendum sospensivo, deliberativo, abrogativo, ad iniziativa del Presidente della Repubblica (per la risoluzione dei contrasti tra le due Camere e fra Governo e Parlamento) [232] .
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Era stato deliberatamente e volontariamente escluso dal progetto qualunque caso di referendum consultivo: “il popolo non é un organo consultivo”, bensì “il più qualificato organo politico dello stato democratico” [237] .

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Poi dopo una prima adesione di facciata al momento del dunque cominciarono a venire fuori i distinguo i limiti e le potature, fino a quasi cancellare l'istituto

Poiché tutti, pur appoggiando l’introduzione dell’istituto referendario nella Carta Costituzionale, ritenevano necessari dei “giusti limiti” (Lami Starnuti [246] ) al suo esercizio [247] , cominciò il “processo di amputazione” (come lo definì Ruini [248] ) o di “filtro” [249] o di “potatura” [250] della proposta del relatore.

Dell’ampio ventaglio di referendum legislativi previsti inizialmente, la Seconda Sottocommissione ammise, al termine del dibattito, soltanto quello su iniziativa del Capo dello Stato in caso di conflitto tra le Camere (referendum arbitrale o conciliatorio) e quelli di iniziativa popolare o dei Consigli regionali aventi ad oggetto leggi la cui promulgazione fosse stata sospesa (referendum sospensivo o preventivo) o leggi già in vigore (referendum abrogativo). Inoltre, fu ampliata la categoria delle leggi non soggette a deliberazione popolare, inserendo quelle tributarie e quelle “non contenenti norme giuridiche” [257] .
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L’opposizione al referendum abrogativo fu più contenuta:
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Fu il Presidente della Commissione, Ruini [277] , sebbene favorevole a certe “amputazioni”, a difendere il principio della democrazia diretta: “...Il referendum uscirebbe dalla nostra Costituzione per quanto riguarda le leggi...Dove rimarrebbe?...Sopprimendo il referendum legislativo si sopprime il referendum nella sua manifestazione più vasta e concreta.
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Dal gruppo democristiano fu presentato un emendamento (Meda e altri) per aggiungere alle altre anche le leggi di amnistia perché si sarebbe rivelato assurdo ed ingiusto revocare i benefici accordati con quei provvedimenti (oltre al rischio di incoraggiare la delinquenza in vista di un referendum futuro) [284] ; Cevolotto completò la disposizione inserendo le leggi di indulto e le proposte furono approvate [285] .
Dal gruppo comunista, invece, Maria Maddalena Rossi e altri domandarono di comprendere tra le leggi escluse dal referendum anche le leggi elettorali [286] .

La reazione di Ruini, invitato ad esprimersi per la Commissione, fu inequivocabilmente contraria [287] : “Se c’è qualcosa in cui il popolo può manifestare la sua volontà é proprio il sistema elettorale: la sua sovranità si esprime qui con tutta la sua ragion d’essere ad impedire, in ipotesi, che i membri del Parlamento abusino nel regolare a comodo loro le elezioni. Non bisogna dimenticare, onorevoli colleghi, che il vero sovrano é il popolo, non il Parlamento”.
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Dopo questo intervento, nessun altro parlò e si passò alla votazione sul testo della Commissione nel quale il Presidente Terracini inserì l’espressione «e elettorali» che fu approvata insieme con le altre disposizioni.
Alcuni mesi più tardi, la Segreteria della Costituente pubblicò uno schema di articoli votati dall’Assemblea e lo comunicò al Comitato di Redazione: in quei fascicoli, all’articolo sul referendum, erano state omesse le parole «e elettorali»; la stessa omissione fu ripetuta dal Comitato di Redazione nella rielaborazione e modificazione del testo definitivo che venne poi approvato dall’Assemblea e emanato come Costituzione dal Capo dello Stato.

Nessuno si accorse dell’errore, né all’interno del Comitato, nel quale erano presenti alcuni firmatari dell’emendamento Rossi, né in Assemblea; probabilmente, la concitata votazione che seguì l’intervento di Ruini aveva tratto in inganno i Deputati che, credendo di votare per il testo iniziale, non si erano accorti dell’inciso che il Presidente aveva aggiunto (questi non fece notare che quell’emendamento era stato respinto dal rappresentante della Commissione) e avevano avuto l’impressione di averlo approvato senza modifiche.
Ruini fornì questa spiegazione al fatto [289] , ma altri formulano ipotesi differenti.

Giulio Andreotti [290] , Deputato alla Costituente, afferma, invece: “Quando alla Costituente votammo l’articolo sul referendum, tra le materie escluse c’erano anche le leggi elettorali. L’indicazione scomparve poi nel testo finale, tant’é vero che si parlò di uno scippo, di una dimenticanza. E scomparve in un modo strano, nel senso che quando si fece la lettura finale, tra gli articoli modificati rispetto al voto iniziale, che venivano chiamati uno ad uno, questo non fu chiamato.”

In definitiva se abbiamo potuto fare un referendum sulle leggi elettorali e se forse ne potremo avere un altro (a prescindere dall'essere d'accordo o meno) pare che bisogna ringraziare Ruini.... che non era cardinale :wink:

Pino Strano - www.pinostrano.it/blog